Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità

Il figlio, che non sia stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, può presentare un ricorso affinchè il tribunale accerti con una sentenza chi sia il genitore e, di conseguenza, dichiari lo "status" di figlio naturale riconosciuto. 
Il figlio può chiedere in qualunque momento della sua vita la dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) nei confronti del presunto padre e/o della presunta madre.
Se il presunto genitore è morto l’azione può essere iniziata nei confronti degli eredi.
Se il figlio muore l'azione dovrà essere iniziata dai suoi discendenti entro due anni dalla data della morte. Decorso tale termine l'azione non si può più presentare.
Se il figlio è minorenne l'azione può essere promossa nel suo interesse dalla madre (o dal padre) che lo abbia già riconosciuto. 
Se nessuno dei genitori ha riconosciuto il figlio ancora minorenne l'azione può essere promossa dal tutore, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni. 
Se il figlio minorenne ha sedici anni occorre il suo consenso per promuovere o proseguire l’azione.
Normativa di riferimento: art. 269 cc e seguenti

Dove:
Per richiedere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità si deve presentare istanza al tribunale – sezione di volontaria giurisdizione del luogo dove risiede il presunto genitore o, qualora quest'ultimo sia morto, dove risiede uno dei suoi eredi. 
Nel caso in cui il figlio sia minorenne la competenza spetta al tribunale per i minorenni del luogo dove il presunto genitore risiede.
Il tribunale deve preliminarmente valutare con un'indagine sommaria (giudizio di ammissibilità) l'esistenza degli elementi affinchè la domanda possa essere portata alla decisione di merito.

Fonte: Ministero della Giustizia