Lavori di pubblica utilità

Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità



COS’È

Il lavoro di pubblica utilità consiste in un'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso Enti/Associazioni di assistenza sociale o volontariato, convenzionati con il Ministero della Giustizia o con il Tribunale di Benevento delegato. Il lavoro di pubblica utilità originariamente era applicato nei procedimenti di competenza del giudice di pace, ai sensi dell’art. 54 del D.lgv n. 274 del 28.08.2000. L’applicazione è stata successivamente allargata a diverse fattispecie penali:

  • Violazione del codice della strada ai sensi dell’art. 186 comma 9 bis e art. 187 comma 8 bis del d.lgs 285/92
  • Violazione legge sugli stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 comma 5 bis del DPR 309/90
  • Come obbligo dell’imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova ai sensi dell’art. 168 bis del codice penale, introdotto dalla legge n. 67/2014 (vedi sezione apposita)
  • Come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 165 codice penale e art. 18 bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale


CHI PUO' RICHIEDERLO

L’interessato con l’assistenza di un difensore munito di procura.

 


COME SI RICHIEDE

Il condannato o il suo difensore devono presentare istanza ad un Ente/Associazione convenzionato che rilascerà un attestato di disponibilità a far svolgere i lavori di pubblica utilità all’interessato.  Tale dichiarazione dovrà essere prodotta al giudice del procedimento. Con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l’ente convenzionato presso il quale deve essere svolta.

 


COME SI SVOLGE

Il Lavoro di Pubblica Utilità è svolto con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’interessato; è svolto per non più di 6 ore settimanali, tuttavia se l’interessato lo richiede il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali, la durata giornaliera non può comunque oltrepassare le otto ore. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro. Ai fini della conversione della pena pecuniaria, un giorno di LPU equivale a 250 euro.

Il Lavoro di Pubblica Utilità può consistere nella prestazione di opera materiale o intellettuale, quale ad esempio servizi di manutenzione del verde, di assistenza alla persona, nel settore della protezione civile, della tutela del patrimonio pubblico, etc.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) può essere incaricato dal giudice di verificare l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa a favore della collettività, eseguita presso gli Enti convenzionati. La violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità può comportare il ripristino della pena sostituita, o la perdita del beneficio subordinato alla prestazione del Lavoro di Pubblica Utilità.

In caso di svolgimento positivo del LPU, il giudice dichiara estinto il reato; nei casi di reati per violazione del codice della strada, riduce alla metà il periodo di sospensione della patente, e se era stata disposta la confisca del veicolo sequestrato, la revoca. Se il condannato viola gli obblighi connessi allo svolgimento del LPU, il giudice, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, ne dispone la revoca e ripristina la pena originaria.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

DPR 309/1990, art. 73

D.Lgs. 285/1992, artt. 186-187

Art. 165 c.p.

D.Lgs. 274/2000, art. 54

L. 67/2014


STRUMENTI

 

Circolare INAIL per la copertura assicurativa a carico degli Enti ospitanti:

 INAIL circolare n. 8 copertura assicurativa

 

Elenco di Enti/Associazioni che hanno già sottoscritto un’apposita convenzione col Ministero della Giustizia o con il Presidente del Tribunale di Benevento:

Elenco Convenzioni aprile 2024

 


CONTATTI

  • Tribunale di Benevento
    Via Raffaele de Caro, 7 – Benevento
    Telefono: 0824-309313
    E-mail: [email protected]