Messa alla prova

Istituto della Messa alla prova per gli adulti



COS'E'

E’ una forma di probation giudiziale che consiste, su richiesta dell’imputato, nella sospensione del procedimento penale nella fase decisoria di primo grado per i reati di minore allarme sociale.

Con la sospensione del procedimento l’imputato viene affidato all’Ufficio di esecuzione penale esterna per lo svolgimento di un programma di trattamento che prevede come attività obbligatoria lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità presso istituzioni pubbliche, enti e associazioni (convenzionati con il Ministero o con i Tribunali delegati) per un minimo di 10 giorni, anche non continuative e con un limite giornaliero che non può superare le otto ore.

L’istituto giuridico della messa alla prova prevede, inoltre, che l’imputato svolga attività riparative, volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, attività di risarcimento del danno e, ove possibile, attività di mediazione con la vittima del reato.  

La misura può essere concessa dal Giudice per i reati puniti con la reclusione fino a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del c.p. Non può essere concessa per più di una volta. E’ esclusa l’applicazione ai contravventori e delinquenti abituali, professionali e per tendenza.

L’esito positivo della prova comporta l’estinzione del reato.

L’esito negativo comporta la revoca e la ripresa del procedimento.


CHI PUO' RICHIEDERLO

La richiesta può essere presentata dall’interessato o mediante procuratore speciale (legale di fiducia), fino a che non siano formulate le conclusioni o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall’art. 458 c 1 del c.p.p.. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizione. Inoltre, la richiesta può essere presentata nel corso delle indagini preliminari.

E’ necessario che l’imputato richieda all’Ufficio di esecuzione penale esterna competente (UEPE di Benevento) il rilascio di un programma di trattamento da allegare alla domanda di sospensione del processo e ammissione alla prova. Qualora l’UEPE non possa predisporre in tempi brevi un programma di trattamento, rilascerà un’attestazione per il giudice da cui risulta che la domanda è stata presentata.


COME SI SVOLGE

Nel momento in cui il Giudice sospende il procedimento in attesa che l’Ufficio di esecuzione penale e sterna predisponga il programma di trattamento, tale Ufficio avvia l’indagine socio-familiare finalizzata all’elaborazione del programma di trattamento che dovrà contenere indicazioni circa le modalità di coinvolgimento dell’imputato e dei suoi familiari nel processo di reinserimento sociale, le prescrizioni comportamentali, le attività di riparazione o di risarcimento del danno, e il lavoro di pubblica utilità. L’Ufficio concorda detto programma con l’imputato e chiede l’adesione degli Enti territoriali coinvolti.

Infine, trasmette al giudice l’indagine socio-familiare, il programma di trattamento e le considerazioni che lo sostengono, comprensive delle notizie relative alla situazione economica e alla possibilità di svolgere l’attività riparativa o di mediazione. Il giudice può integrare o modificare il programma di trattamento.

Durante la fase di esecuzione della prova, l’UEPE svolge gli interventi necessari con le modalità previste dall’art. 72 della legge 354/75 e trasmette al giudice con cadenza trimestrale relazioni sull’andamento del programma, sul comportamento tenuto, sulle proposte di modifica e le eventuali trasgressioni che potrebbero determinare la revoca/sospensione della prova. Redige inoltre la relazione finale utile al giudice per la valutazione dell’esito della prova e per la dichiarazione dell’estinzione del reato.

L’esito negativo comporta la revoca della messa alla prova e la ripresa del processo. In tal caso il giudice, nel determinare la pena, detrae un periodo corrispondente alla prova eseguita considerato che tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o ammenda.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 67 del 28 aprile 2014


STRUMENTI

Modello di istanza di trattamento da presentare all’UEPE:

 Istanza richiesta Messa alla Prova

 

Protocollo siglato tra Tribunale, UEPE, Camera Penale e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati:

 Protocollo operativo per lo svolgimento della Messa alla Prova

 

Circolare INAIL per la copertura assicurativa a carico degli Enti ospitanti:

 INAIL circolare n. 8 copertura assicurativa

 

Elenco di Enti/Associazioni che hanno già sottoscritto un’apposita convenzione col Ministero della Giustizia o con il Presidente del Tribunale di Benevento:

Elenco Convenzioni aprile 2024

 


CONTATTI

  • Tribunale di Benevento:
    Via Raffaele de Caro, 7 – Benevento
    Telefono: 0824-309313
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