Riconoscimento figli naturali

Per figlio naturale si intende il figlio procreato da genitori non uniti tra loro da vincolo matrimoniale.
I genitori non sposati possono riconoscere il figlio naturale, nato o nascituro. 
Il riconoscimento può essere fatto da entrambi o anche da uno solo dei genitori e lo possono fare anche se al momento del concepimento erano sposati con altra persona.
Per riconoscere il figlio che ha compiuto sedici anni è necessario il suo consenso.
Per riconoscere il figlio che non ha ancora compiuto sedici anni è necessario il consenso dell’altro genitore che ha già effettuato il riconoscimento o la sentenza del tribunale dei minorenni che sostituisce il consenso (vedi art. 250 c.c.).
Il riconoscimento non è consentito ai genitori di età inferiore ai 16 anni.

Il riconoscimento può essere fatto:

  • nell’atto di nascita
  • con apposita dichiarazione successiva alla nascita o al concepimento davanti all’ufficiale di stato civile
  • in un atto pubblico redatto da un notaio
  • in un testamento

Normativa di riferimento: art. 250 e seguenti cc – DPR 396 del 3.1.2000

 

Dove:
Il riconoscimento dei figli naturali può essere fatto:

  • nell’atto di nascita
  • davanti all’ufficiale di stato civile con apposita dichiarazione successiva alla nascita o al concepimento
  • in un atto pubblico redatto da un notaio
  • in un testamento

Per riconoscere il figlio che non ha ancora compiuto sedici anni è necessario il consenso dell’altro genitore che ha già effettuato il riconoscimento. Nel caso in cui il genitore che ha già effettuato il riconoscimento si oppone, il genitore che vuole riconoscere il figlio deve presentare ricorso davanti al tribunale dei minorenni

 

Fonte: Ministero della Giustizia